L’associazione ha durata fino al 31/12/2050 salvo proroga tacita annuale.
L’Associazione ha carattere volontario e democratico. Non ha fini di lucro e si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la conoscenza della Birra Artigianale.
Per il conseguimento di questi fini, l’Associazione si pone come scopo statuario ed attività istituzionale:
• la promozione e la diffusione della birra artigianale e naturale;
• la promozione della cultura e la conoscenza della birra di qualità;
• la promozione dell’ HomeBrewing;
• la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, spettacoli, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli associati, ovvero la costituzione di circoli, al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
• la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità sui processi di produzione e sulle caratteristiche alimentari della birra artigianale e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere su tale prodotto.
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed il numero degli associati è illimitato. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
• associati fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto;
• associati ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
• associati onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’associazione.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Tutti gli associati hanno medesimi diritti e doveri. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello stato e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed esservi nominati. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione ad associarsi presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domande di ammissione ad associarsi presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea degli Associati. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa se e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Nella domanda di ammissione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli associati.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione:
• per dimissioni volontarie;
• per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
• per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
• per decesso;
• per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
• per persistente violazione degli obblighi statutari;
• per l’utilizzo non conforme all’etica statutaria, o contrari alle leggi dei Codici Civile e penale dei canali di comunicazione dell’Associazione;
• per uso improprio e contrastante con gli scopi statutari del nome dell’Associazione.
L’ammissione e l’esclusione devono essere motivate e vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’associato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio se nominato, o all’Assemblea degli Associati che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Tutti gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di associato dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
• a godere dell’elettorato attivo e passivo.
Gli associati sono tenuti:
a) ad osservare le norme del presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione;
c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
d) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo o quota a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è rivalutabile non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. La quota annuale deve essere versata al momento della presentazione della domanda di ammissione all’Associazione, nonché al momento del rinnovo annuale dell’iscrizione. La quota supplementare deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
dell’esercizio di riferimento.
Gli associati hanno il diritto:
a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
b) di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
e) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
• beni, immobili e mobili;
• contributi e finanziamenti;
• donazioni e lasciti;
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
• quote associative annuali o straordinarie versate dagli associati;
• ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo della gestione annuale. Il rendiconto preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Gli organi dell’Associazione, sono:
– l’Assemblea degli Associati,
– il Consiglio Direttivo,
– il Presidente,
– il Vicepresidente,
– il Segretario/Tesoriere.
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione, il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire almeno a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’avviso di convocazione potrà essere comunicato ai singoli associati anche mediante raccomandata a mano, l’invio di lettera semplice, fax, e- mail almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti. In assemblea ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. E’ ammessa l’espressione di voto per delega, in tal caso ogni associato può rappresentare in assemblea al massimo n. 03 associati. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• eleggere il Consiglio Direttivo;
• approvare il regolamento interno;
• approvare il programma e il preventivo economico e finanziario per l’anno successivo;
• approvare la relazione di attività e il rendiconto economico e finanziario (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente.
Può inoltre costituire gruppi di lavoro e commissioni che operano in via permanente o in via temporanea.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e all’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale, in caso di assenza del Segretario.
Il Consiglio Direttivo, liberamente eleggibile quale organo amministrativo, è composto da tre a nove membri, eletti liberamente dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere (quest’ultimo può coincidere con la figura di Segretario).
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
• il Presidente;
• almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata;
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
• elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
• elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie degli associati;
• Curare le deliberazioni assembleari;
• stipulare gli atti e contratti relativi alla gestione associativa;
• debiberare in merito all’ammissione o esclusione degli associati.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In Assenza del Presidente, le sue veci vengono assunte dal Vice Presidente. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
• provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro degli associati;
• provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
– tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione, redige i programmi annuali, il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e li sottopone al Consiglio Direttivo.
La figura del Segretario e del Tesoriere possono anche coincidere nella stessa persona.
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati dall’Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra gli associati.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.